
| Statuto |
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Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro Premessa: CONFERMATO che lo scopo è quello di conoscerci, per progredire in libertà da vincoli sociali, economici, politici, razziali e per progredire in ricchezza di valori; SI RICONOSCE la libertà agli appartenenti di dissentire e abbandonare in ogni momento l’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro, quando tale Associazione non risponderà ai principi ai quali si è ispirata. Art. 1 L’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro riunisce i Radioamatori Italiani , iscritti anche ad altre associazioni, che ne vorranno far parte senza limitazioni di numero ma che abbiano a cuore di perseguire l’obiettivo delle ricetrasmissioni , del radio ascolto, delle sperimentazioni , all’utilizzo del tempo libero anche in favore della collettività, senza scopo di lucro. Art. 2 Le finalità dell’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro sono:
Art.3 Possono far parte dell’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro tutti coloro che alla data della domanda di iscrizione siano in possesso o in attesa di licenza di Radioamatore, nonché gli SWL e coloro che si interessano all’attività collaterali, “BCL” e “Cultori della Radio” in genere.
Art.4 La qualità di Socio si perde per “ Recesso o per Esclusione “.
Art.5 Per i fatti meno gravi, L’A.R.A.L., può adottare il provvedimento di sospensione del Socio,con propria delibera. Tale delibera è inoppugnabile. Il Socio peraltro, verrà escluso dall’esercizio dei diritti sociali per un periodo non superiore a 5 (cinque) mesi e con il divieto a ricoprire cariche sociali in seno all’ A.R.A.L, per un periodo fino ad un massimo di 2 anni. Art.6 Il Presidente dell’A.R.A.L rappresenta l’Associazione ed a lui spetta la firma sociale. In sua assenza, la firma è demandata per delega al Vice Presidente. Art.7 La sede e la data della convocazione dell’ A.R.A.L. e dell’Assemblea generale dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, con il relativo Ordine del giorno, dovrà essere comunicata, con i mezzi previsti dalla legge, agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. Art.8 Ogni Socio ha diritto di reclamare verso l’A.R.A.L. contro l’ammissione di un Socio o la permanenza di un Socio nell’Associazione che egli ritenga incompatibile con le finalità dell’Associazione stessa o privo dei requisiti richiesti. Non è ammesso reclamo contro le delibere prese dall ’A.R.A.L. che non ammette un Socio o ne escludano uno già iscritto. Art.9 La quota annua di adesione all'Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro sarà stabilita dal Consiglio entro la fine di ogni anno e sarà valida per l’anno successivo. Per i nuovi iscritti è deliberata una quota di immatricolazione. Art.10 Il Consiglio dell’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri. E’ eletto per referendum diretto e segreto fra tutti i Soci. Gli eletti durano in carica tre (3) anni. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri, in caso di parità il voto del presidente vale doppio. Un componente dell’ A.R.A.L che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo, è considerato dimissionario. Egli verrà sostituito dal Socio primo dei non eletti dei candidati nelle elezioni precedenti in base alla graduatoria dei voti riportati. I Consiglieri eletti eleggeranno tra di loro il Presidente, il Vice Presidente e ed il Segretario. Inoltre nomineranno il Cassiere e due Sindaci Revisori. A questi ultimi spetta il controllo generale ed amministrativo dell'Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro. Art.11 L’assemblea dei Soci si terrà di norma una volta all’ anno. Essa tra le altre incombenze spettanti, delibera su mozioni presentate e sottoscritte almeno da almeno la metà più uno dei Soci. All'assemblea possono partecipare tutti i soci ordinari che risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della tessera. All'assemblea è possibile partecipare anche per delega che dovrà essere conferita ad un altro socio che non sia titolare di cariche sociali. Le deleghe verranno conservate agli atti dell'Associazione. All'assemblea potranno partecipare anche i sovi onorari ed i simpatizzanti, ma senza diritto al voto. Art.12 Ai componenti del Consiglio, nulla è dovuto.Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le cariche stesse sono rinnovabili. Art.13 Nessuna spesa può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione dell A.R.A.L. L’autorizzazione dovrà risultare da regolare delibera dell' A.R.A.L. stessa. Art.14 Le somme comunque raccolte dall’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro, saranno depositate su un libretto bancario o postale,intestato all’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro. Depositario del libretto è il Cassiere che ne cura la custodia e la gestione. Art.15 In caso di scioglimento dell’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro l’eventuale patrimonio sarà devoluto in beneficenza alle associazioni no profit della zona. Art.16 La quota annua di adesione all’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro è fissata in € 10,00 (Euro dieci virgola zero zero). Eventuali variazioni saranno stabilite nella riunione del Consiglio di ogni anno e saranno valide per l’anno successivo. Il Consiglio stesso è atto a deliberare sulla quota di immatricolazione. Art.17 I Soci dell’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro, verranno muniti di tessera con la descrizione della qualità di iscrizione: Socio Ordinario; Socio Onorario, Simpatizzante. Art.18 La tessera sociale ha titolo solo ai fini del riconoscimento di appartenenza all’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro ed ha valore solo se rinnovata per l’anno in corso. Il titolare ne risponderà personalmente di ogni altro uso diverso da quello per cui è stata rilasciata. L’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro, declina qualsiasi responsabilità presente e futura per l’eventuale indebito uso della tessera da parte del Socio. Art.19 Le norme contenute nel presente Statuto sono accettate da ogni Socio al momento della sua iscrizione all’Associazione Radioamatori Aquilaia Monte Labro e tacitamente rispettate da tutti Soci che compongono l’Associazione. Esse diventano operanti subito dopo la loro approvazione e costituiscono il Regolamento dell'Associazione stessa. Art.20 II presente Atto costitutivo e relativo Statuto è parte integrale dell’atto di fondazione e può essere variato solo con le modalità previste dalla legge che regola la materia. Art.21 Il Codice Civile disciplinerà ogni altra norma non prevista dal presente atto costitutivo e relativo Statuto o in contrasto con esso. |